NormativarifiutiEtichettatura ambientale degli imballaggi

14 Ottobre 2022
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Ottobre 2022

Etichettatura ambientale degli imballaggi

Con il dlgs 116/2020 è stato introdotto l’obbligo di che riguarda i “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio” in pratica viene introdotto, dal 01.01.2023 (a seguito delle proroghe), l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.” 

 

Cosa significa etichettatura ambientale degli imballaggi?

Si fa riferimento alle indicazioni di natura ambientale da riportare sugli imballaggi, a prescindere da ogni altra indicazione obbligatoria per altri motivi.

Su quali tipologie di imballaggi si applica?

A tutti (primari, secondari, terziari) carta, legno, plastica etc. Sicuramente se destinati al consumatore (B2C)  e non è escluso dalla legge anche quando indirizzati ad altri imprenditori (B2B).

Consumatore = “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta…” Codice del consumatore art. 3

Chi deve farlo

La circolare MITE di maggio 2021, sotto riportata, ha chiarito che oltre al produttore di imballaggi, anche gli utilizzatori sono tenuti agli adempimenti, dato che questi ultimi sono spesso coinvolti in fasi quali predisposizione grafica con i contenuti, forma, layout da riprodurre.

Per questo coinvolgimento è necessario che anche sugli utilizzatori ricadano gli obblighi di etichettatura.

Come posso farlo?

In questo la circolare aiuta non poco dando indicazioni su situazioni particolari e suggerendo abbondantemente l’uso della digitalizzazione come QR code, siti internet, APP, ma consente anche di inserire le informazioni nei DDT o su altri supporti esterni cartacei o digitali.

Nella etichetta va riportato certamente il codice identificativo del materiale usato per l’imballaggio secondo le indicazioni di cui alla Decisione UE 97/129/CE

Direttiva 97/127CE

Nonché le informazioni per la raccolta differenziata (se destinato al consumatore finale altrimenti no, ma tanto vale farlo dappertutto che non si sbaglia)

Una serie di esempi li riporta il CONAI nella sua linea guida dedicata che si riporta che fornisce una serie di indicazioni per casistiche differenti.

Linee Guida CONAI

Non sono previste regole grafiche particolari, l’importante è raggiungere l’obiettivo di comunicare l’informazione.

Coma faccio a sapere di che materiale è fatto l’imballaggio?

E’ il produttore dell’imballaggio il primo obbligato a cui fare riferimento per queste informazioni e da cui trarre gli elementi necessari per potere, a nostra volta, fornire le corrette indicazioni al successivo utilizzatore.

Se l’imballaggio è costituito da materiali diversi, devo etichettare con riferimento a tutti i componenti, ma solo se quelli secondari superano il 5% del peso totale dell’imballaggio, in caso contrario posso fare a mano.

 

Articolo redatto da Sigeambiente

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