Ottobre 2022
End of Waste dei rifiuti inerti
Pubblicato in gazzetta il DM Mite 27.09.22 n° 152 dedicato al “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
Aggregato recuperato = rifiuti che cessano di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184 ter comma 1 dlgs 152/06
Aggregato recupero utilizzabile solo per gli scopi indicati nell’allegato 2 del DM:
- la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
- la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).
E’ prevista l’emissione di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 della sussistenza dei requisiti previsti e la conservazione per 5 anni del campione legato alla dichiarazione. Ma questo
E’ previsto un sistema di qualità ISO 9001 certificato che contempli i criteri di cui all’allegato 1. E in presenza di un sistema EMAS e ISO 14001 questo deve essere integrato nelle modalità operative previste dal DM.
Norme transitorie:
- Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità’ massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonché’ i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2. 2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché’ quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità’ alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
Articolo redatto da Sigeambiente