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2 Settembre 2020
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Settembre 2020

La prova dell’esistenza del sottoprodotto

Nell’ambito dello sviluppo dell’economia circolare, che segue l’emanazione del Piano d’azione europeo (Green Deal) di marzo 2020, uno dei temi di maggior interesse recente è il sottoprodotto. Cosa è esattamente e come darne dimostrazione è l’oggetto del DPR 264/2016.

Questo DPR (a cui si affianca anche la circolare esplicativa del MATTM) ha introdotto un apposito elenco dei sottoprodotti istituito presso le Camere di Commercio locali a cui l’organizzazione interessata può iscriversi. Si tratta di una iscrizione facoltativa, che non è necessaria per la qualifica del sottoprodotto, ma che può essere utilizzata come elemento di prova utile. Il semplice fatto di essere presenti in questo elenco, come produttori o come consumatori di sottoprodotto, aiuta nella qualifica del prodotto in questione.

L’iscrizione è totalmente gratuita e può essere fatta on line senza oneri particolari. E’ fondamentalmente una registrazione anagrafica.

A questo elemento, tuttavia, andrebbe aggiunta anche la definizione di una scheda tecnica del sottoprodotto che può essere utile per quanti vogliano vendere il proprio sottoprodotto a terzi. Il contenuto della scheda è definito dall’allegato al DPR 264/2016 e serve proprio per chiarire l’origine del materiale e quindi il possibile impiego per l’acquirente.

La scheda tecnica va vidimata alla camera di commercio così come vengono vidimati i registri IVA.

Il DPR 264/2016 e l’allegato sul contenuto della scheda tecnica fanno un esplicito riferimento alla presenza di un piccolo sistema di gestione interno che possa garantire il ciclo produttivo del sottoprodotto e la sua rispondenza ai requisiti legislativi definiti dall’art. 184 bis del d.lgs 152/06.

Va quindi definito un sistema di tracciamento.

Questo ci ricollega per altro alla novità del sistema Remade in Italy che dal 2020 consente la certificabilità di prodotti che contengono al proprio interno, oltre ai rifiuti recuperati, anche sottoprodotti. Remade in Italy nella sua versione 5/2020 richiede però obbligatoriamente l’iscrizione alla camera di commercio nell’elenco sottoprodotti e la presenza della scheda tecnica oppure di un contratto con il fornitore del sottoprodotto che consenta di inquadrare bene l’origine e la garanzia della sua tracciabilità nel tempo.

 

Articolo redatto da Sigeambiente

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