NewsrifiutiRifiuti: aggiornamenti a due anni dal dlgs 116/2020

20 Maggio 2022
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Maggio 2022

Aggiornamento sulle novità del dlgs 116/20 in materia di rifiuti

Sono passati quasi due anni dall’entrata in vigore della modifiche al dlgs 152/06, determinate dal Dlgs 116/20 e vale la pena fare un po’ il punto della situazione

Rifiuti assimilati

Partiamo da ciò che posso o non posso portare al Centro di Raccolta Comunale (o se sono un Comune o una coop. che gestisce i CDR cosa posso o non posso far entrare).

Anzitutto questo NON E’ PIU’ DETERMINATO DAL REGOLAMENTO COMUNALE, che è abrogato ex lege, ma dal Dlgs 152/06 stesso  allegato L-quater che dettaglia quali rifiuti sono assimilabili.

 

A questo si aggiunge l’allegato L-quinques che definisce l’elenco delle utenze NON domestiche che possono conferire i rifiuti assimilati di cui al precedente allegato.

 

ALL. L QUINQUES

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  2. Cinematografi e teatri.
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  5. Stabilimenti balneari.
  6. Esposizioni, autosaloni.
  7. Alberghi con ristorante.
  8. Alberghi senza ristorante.
  9. Case di cura e riposo.
  10. Ospedali.
  11. Uffici, agenzie, studi professionali.
  12. Banche ed istituti di credito.
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
  16. Banchi di mercato beni durevoli.
  17. Attività̀ artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
  18. Attività̀ artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
  20. Attività̀ artigianali di produzione beni specifici.
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
  22. Mense, birrerie, hamburgerie.
  23. Bar, caffè, pasticceria.
  24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
  27. Ipermercati di generi misti.
  28. Banchi di mercato generi alimentari.
  29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe

ATTENZIONE

  1. Criterio quantitativo non è definito dalla legge, quindi ben fanno quei comuni che stanno modificando i regolamenti comunali dei Centri di Raccolta (CDR) e stanno indicando dei quantitativi legati a:
    1. CDR hanno determinate dimensioni, oltre una certa quantità di rifiuti non possono essere accolti, andrebbero in violazione di altre disposizioni di legge e in materia di sicurezza;
    2. Il criterio di efficienza, efficacia ed economicità deve operare anche in questo caso ed è stato alla base del dimensionamento del CDR comunale
    3. DPR 158/99 calcolo tariffa in base anche a «quantità dei rifiuti conferiti» (art. 3)
    4. DPR 158/99 art. 6:comma 2: «Per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1.
  2. Attività industriali non sono comprese nell’allegato L-quinques, ciò significa che non possono conferire rifiuti al servizio igiene urbana, si devono organizzare in autonomia.

 

Definizione di rifiuti urbani

Un altro elemento dirimente è la modifica all’art. 183 b-sexies che fornisce la definizione di rifiuti urbani e di conseguenza di quei rifiuti che POSSONO essere gestiti dai Comuni.

Ad essere precisi il punto che interessa a noi è quello che dice quali NON sono rifiuti urbani:

b -sexies ) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione,  dell’agricoltura, della silvicultura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

 

ATTENZIONE

  1. Rifiuti inerti (da costruzione e demolizione) non sono considerati urbani se prodotti nell’ambito dell’attività finalizzata alla produzione di beni e servizi. Quindi:
  • Aziende che operano nel settore edile NON possono conferire nei CDR, neanche se han rifatto un bagno a casa di una utenza domestica residente nel comune.
  • La singola utenza domestica, che si è rifatta il bagno in autonomia, nei limiti eventualmente indicati dal Comune, può conferire nel CDR.

3. art. 198 comma 2 -bis Dlgs. 152/06: “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.”.

  • Qui vale la regola del DL 41/2020 art. 30 comma 5: “…  La scelta delle utenze non domestiche di cui ….(vedi comma sopra) deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.“
  • DPR 158/99 art. 7 comma 2: «Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall’ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
  • MUD: Dalle FAQ sul MUD: Quest’anno, tra i soggetti tenuti alla presentazione della compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione Rifiuti Urbani, in particolare il “modulo RT-non Pub” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta).
    1. Presupposto 1: se sono un’azienda che raccoglie rifiuti conto terzi l’utenza non domestica (mia cliente) dovrebbe indicarmi di aver compiuto una scelta di esclusione dal servizio igiene urbana
    2. Presupposto 2: l’utenza non domestica avrà inviato comunicazione formale al Comune dei rifiuti NON conferiti al servizio igiene urbana, per richiedere la riduzione della tariffa. Questa comunicazione serve a me azienda per sapere quali rifiuti raccolti conto terzi sono da far figurare nel “modulo RT-non Pub”.

In pratica: o vi informa il cliente delle ragioni della scelta o non si è in grado di compilare questa parte del MUD.

3. Rifiuti della produzione NON sono urbani: questa è la regola che c’era anche prima da cui discendeva che chi di mestiere sfalcia erba non può conferire nei centri di raccolta comunali. Lo può fare solo se ha un contratto con quel Comune per lo sfalcio delle aiuole comunali. I rifiuti derivanti dall’attività svolta presso privati non può essere conferita presso i CDR. Come era anche prima del resto!

 

Sfalci e potature

Sul tema sono da prendere di riferimento

  1. l’art. 185 dlgs 152/06 comma 1 lett. f) “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”
  2. L’art. 183 comma 1 lett- b-ter punto 5 : Rifiuti urbani = i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

 

Attività di manutenzione e piccoli lavori edili (compresi trasporto di rifiuti nell’ambito dei servizi di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e del servizio pulizie)

 Nuovo comma 19 dell’art. 193 del codice ambientale che stabilisce che “i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82[1], si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività” e che “Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione”

 La circolare interpretativa del Ministero ha precisato alcuni aspetti:

  1. Le quantità o limiti dimensionali non sono indicate da nessuna parte per cui la valutazione in ordine all’applicabilità è da svolgere caso per caso, in base alle concrete circostanze, sulla base della tipologie di attività svolta (se uno è un’impresa edile mi pare evidente che non si applica) e in base alla tipologie di rifiuti prodotti.
  2. Se si ritengono rispettate le condizioni sopra indicate sui limiti quantitativi, allora è applicabile l’esenzione dall’impiego del formulario, ma va adottato un DDT con le indicazioni specificate dall’art. 193

Sicuramente, non essendoci deroghe espresse sul tema, questo trasporto va effettuato con mezzi iscritti all’Albo almeno cat. 2 bis conto proprio.

Attenzione quale era la prassi di prima: considerare di valutare se era un rifiuti quando si arrivava in sede, e di conseguenza non avere un mezzo iscritto all’albo. L’annotazione sul DDT andava fatta, per prassi, anche prima, ma l’iscrizione all’albo non c’era. Quindi organizzarsi anche con l’etichettatura dei contenitori sui mezzi.

Prestazioni sanitarie

Sulla scia di quanto detto poc’anzi, è anche l’art. 193 comma 18 che tratta il tema dei rifiuti derivanti dalle attività di assistenza sanitaria domiciliare o presso ambulatori comunali.

“Ferma restando la disciplina in merito all’attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, NON comporta l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e NON necessita di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212.”

Direi chiaro senza dubbi su cosa serve! Resta la necessità di un adeguato contenitore di rifiuti identificato correttamente.

 

Depositi temporanei di rifiuti

Nulla di nuovo rispetto alla prassi vigente prima del 116/20, ma ora è stato scritto nero su bianco. Vediamo cosa.

185-bis. Deposito temporaneo prima della raccolta
(articolo introdotto dall’art. 1, comma 14, del d.lgs. n. 116 del 2020)

  1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.

 

Altre novità brevi del 116/20

  1. Si accorciano a 3 anni i temi di conservazione obbligatoria di formulari e registri di carico e scarico;
  2. Partirà nei prossimi mesi e sostituirà il cartaceo il sistema di REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE  (R.E.N.T.Ri) che sostituirà i registri di carico e scarico classici e anche i formulari cartacei. Ma fino all’effettivo avvio con appositi decreti resta tutto come sempre;
  3. Invio della 4° copia mediante PEC è consentito e viene seguito da:
    • Invio cartaceo dell’originale
    • Oppure, dichiarazione di impegno del detentore della 4° copia alla conservazione dell’originale

 

Sanzioni ridimensionate

Una novità interessante del dlgs 116/20 è la modifica delle disposizioni sanzionatorie art. 258 commi 9 e 13 dlgs 152/06. Tralasciamo il meccanismo tecnico-giuridico con cui si è ottenuto il risultato, che ci interessa di più, l’esito è che le sanzioni amministrative vengono applicate SOLO con riferimento a “dati rilevanti per la tracciabilità”.

Non è facile dire cosa sia utile e cosa no per la tracciabilità, certamente date e orari sono fondamentali. Anche i riferimenti autorizzativi di trasportatore e destinatario: tuttavia se il destinatario è il mio deposito temporaneo e per errore ho scritto un riferimento ad una autorizzazione che è chiaramente quella del trasportatore, non direi che sia inficiata la tracciabilità.

Non riportare il numero di registro sul FIR può essere significativo se devo gestire centinaia di FIR, ma se ne produco 10 all’anno posso riuscire a risalire ai movimenti anche senza l’indicazione.

Insomma è da valutare caso per caso, quindi non ci sono categorie predefinite.

Altro aspetto è la sanzione che opera su errori ripetuti, seriali, sempre uguali che sono chiaramente frutto di inesattezze, la sanzione si “limita” ad essere quella di “una sola sanzione aumentata fino al triplo”. Quindi una norma di chiaro favore.

 

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