Dicembre 2020
Mancata ricezione della quarta copia del FIR e smarrimento del FIR
Il soggetto che figura come “Produttore” del rifiuto, che viene indicato nella prima parte del formulario (FIR) assume delle responsabilità importanti, tra cui, quella della corretta gestione del rifiuto lungo tutta la filiera. Ma quando finisce questa filiera? Finisce con il ricevimento della IV copia del FIR, dove è annotato, da parte del destinatario, l’avvenuta accettazione (si spera per intero) del rifiuto.
Solo con la ricezione della IV copia viene meno la responsabilità sulla gestione dei rifiuti del “Produttore” (art. 188 comma 4 lett. b d.lgs. 152/06). Ne consegue l’importanza di questo adempimento, non solo formale, ma sostanziale.
Una situazione abbastanza diffusa, sia nel settore pubblico che in quello privato, è quella di non ricevere, dal trasportatore incaricato, la IV copia del FIR. Cosa fare in questo caso?
- Anzitutto il trasportatore è il soggetto incaricato, per legge, della riconsegna al “Produttore” della IV copia, è lui il soggetto a cui rivolgersi nel caso;
- Il trasportatore ha 90 giorni (tre mesi dice la norma) dalla data di ricezione dei rifiuti per riconsegnare la IV copia al “Produttore”;
- Scaduto il termine di tre mesi di cui sopra il “Produttore” deve procedere a dare comunicazione del mancato ricevimento della IV copia all’autorità competente (= Provincia o Città Metropolitana).
- La comunicazione del mancato ricevimento della IV copia conviene allegarla alla I copia del FIR
Cosa fare se si perde la prima copia del formulario dei rifiuti?
Caso un po’ diverso è lo smarrimento, da parte del “Produttore” della prima copia del FIR. In questo caso viene a mancare l’input principale della tracciabilità dei rifiuti, per cui è richiesta una denuncia alle forze dell’ordine (Carabinieri o Polizia) oltre che la comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana. Questa denuncia dovrà essere allegata alla IV copia del FIR.
Articolo redatto da Sigeambiente