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24 Settembre 2020
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Settembre 2020

D.lgs. 116/2020: le modifiche al TU Ambientale in materia di rifiuti

Entrata in vigore da pochi giorni la modifica al TU Ambientale alla parte dedicata ai rifiuti. Adeguamento al c.d. pacchetto decreti dell’Economia Circolare (Reg. 851 e 852 del 2018) che innova anzitutto proprio negli obiettivi della gestione.

Si tratta di una modifica importante che parte con un cambio radicale di prospettiva sul “campo di applicazione” (art. 177) dove si sostituisce la parola “prevedendo o riducendo gli impatti negativi” con “evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negati” della produzione e gestione di rifiuti. Il primo messaggio è chiaro NON PRODUCIAMO RIFIUTI.

 

Link all’articolo sui sottoprodotti 

 

Quali le novità più interessanti?

Viene fatta una certa razionalizzazione e chiarezza su alcuni aspetti prima dubbi, soprattutto a seguito della pendenza dell’entrata in vigore (mai avvenuta) della parte degli articoli del dlgs 152/06 legati al SISTRI.

Ecco alcuni punti di maggior interesse:

  1. Si accorciano a 3 anni i tempi di conservazione obbligatoria di formulari e registri di carico e scarico;
  2. Partirà nei prossimi mesi e sostituirà il cartaceo il sistema di REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE che sostituirà i registri di carico e scarico classici e anche i formulari cartacei. Ma fino all’effettivo avvio con appositi decreti resta tutto come sempre;
  3. Rifiuti organici entro il 31.12.2021 devono essere differenziati e riciclati alla fonte: quindi anche i comuni che ad oggi non ne prevedono la raccolta differenziata dovranno organizzarsi.
  4. Introdotta la definizione di rifiuti URBANI che dettaglia meglio le tipologie (nuovo art. 183 lett. b-ter) ma crea alcuni dubbi. Introdotti due nuovi allegati L-quater ed L-quinques che definiscono i CER che sono considerati comunque urbani anche se non della sezione 20 (ma nulla di nuovo in realtà nella prassi si consideravano già urbani) e vengono elencate una serie di attività nell’elenco L-quinques che si ritiene siano produttrici di rifiuti urbani. Qui il tema è di interesse maggiore perché di fatto viene in parte ad essere derogato il solito discorso per cui il falegname che porta segatura e legno possa o no conferirli al CDR. Ora la produzione da falegname, idraulico, fabbro, elettricista è considerata di per ciò stesso come rifiuto urbano quindi conferibile al CDR. In sostanza cambia la logica dell’assimilato che diventa ex lege e viene quindi meno la potestà dei comuni su questo aspetto.
  5. CDR: finalmente chiarita l’esigenza del registro di carico e scarico SOLO per i rifiuti pericolosi.
  6. Manutenzioni: finisce l’annosa questione formulario si o no: è definitivamente no. Basta il DDT per trasportare i rifiuti da manutenzione dal luogo di effettiva produzione alla sede del manutentore
  7. Sfalci e potature: pensavamo fosse finita, come da newsletter di qualche settimana fa (2.04.2020) e invece i NON rifiuti da sfalci e potature derivanti dalla gestione del verde pubblico tornano ad essere rifiuti ma classificati come URBANI e in quanto tali se conferiti presso il CDR non richiedono formulario, ma DDT;

Per approfondire Dlgs 116/20

Formazione

Attivo il nuovo corso di formazione sulla gestione amministrativa dei rifiuti alla luce delle modifiche dlgs 116/2020

 

Articolo redatto da Sigeambiente

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