Maggio 2020
Nuove regole dal 29 aprile 2020 per i depositi temporanei di rifiuti
All’epoca del Coronavirus sono necessarie modifiche anche ai depositi temporanei di rifiuti delle aziende, perché è altamente probabile un aumento dei quantitativi dei rifiuti, classificati potenzialmente infetti (HP9) derivanti dalle attività di sanificazione e gestione periodica dei DPI.
Per questo motivo con la legge 24 aprile 2020 n° 27 (conversione del decreto legge Cura Italia) è stata definita una modifica importante al punto bb) dell’art. 183 del dl.gs 152/06, quello dedicato alla definizione del “Deposito temporaneo di rifiuti”.
La nuova legge 27/20, infatti, prevede all’art. 113-bis che «Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi ».
In pratica si modifica il punto 2 della definizione che recitava: “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno“.
Sarà da valutare l’opportunità di impiegare tale disposizioni ed evitare di incorrere in sanzioni dimenticandosi della periodicità corretta nei prossimi anni, ma anche di variare tutti gli strumenti del proprio sistema di gestione tarati sulle originarie periodicità e volumi.
Articolo redatto da Sigeambiente