AcqueNewsScarichi in Lombardia

3 Febbraio 2020
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Febbraio 2020

Dal 3.04.2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Regionale 6/2019 in materia di scarichi. Il breve riassunto che ti propongo qui riguarda gli adempimenti per gli insediamenti isolati (non collegati alla rete fognaria comunale per intenderci).

  1. Per le autorizzazioni già rilasciate deve essere richiesto il RINNOVO entro la scadenza dei 4 anni dal precedente rinnovo (che era tacito in passato) e la richiesta va presentata almeno un anno prima della scadenza. Manderò a ciascuno la propria situazione.
  2. La Provincia opera con il silenzio assenso, per cui presentata la richiesta di rinnovo e trascorsi 90 giorni l’autorizzazione è considerata rinnovata. Deve però essere presentata dichiarazione di attestazione del rispetto di tutte le prescrizioni.
  3. Tuttavia il RR ha introdotto alcune regole nuove, tra cui la presentazione della documentazione dell’avvenuto svuotamento della fossa da presentare con la documentazione di richiesta di rinnovo (la Provincia sta predisponendo un modulo specifico da usare)
  4. Per i Comuni in zona lago: Art. 6 comma 6 RR 6/2019: I titolari degli scarichi collocati nei bacini drenanti dei laghi, in una fascia compresa tra 300 metri e 1 chilometro dalla linea di costa valutati in proiezione piana, presentano domanda di autorizzazione alla provincia competente entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento (entro il 3 aprile 2020). Secondo il vecchio RR non si poteva richiedere autorizzazione perché vietato entro 1 km, ora ci sono degli adempimenti più restrittivi, ma si può ottenere l’autorizzazione allo scarico. Vanno avvisati i cittadini interessati.
  5. Comuni a forte fluttuazione turistica: per quegli impianti con carico nel periodo di punta pari o superiore del 50% in più del carico medio del restante periodo dell’anno può essere richiesta alla Provincia una modifica all’autorizzazione (da richiedere entro il 3.04.2020) relativamente ai limiti tabellari da rispettare. Ogni anno va comunicato ad ARPA l’avvio del periodo di deroga con almeno 15 giorni di anticipo.

VEDI IL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE

Articolo redatto da Sigeambiente

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